(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del
                           16 maggio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
    1.  L'Art.  25  della  legge  regionale  8 aprile  1997, n. 7, e'
sostituito dal seguente:
    «Art. 25. - 1. L'ufficio viene costituito con le modalita' di cui
all'Art. 4, comma 4, negli ambiti dei servizi, quando si manifesti la
necessita',  anche  temporanea,  di una unita' operativa organica per
l'assolvimento di compiti gestionali e di obiettivo, da affidare alla
responsabilita'  di personale qualificato appartenente alla categoria
D.
    2.   La   giunta   regionale,  previo  parere  della  commissione
consiliare  competente,  determina  i  criteri ed i limiti unitamente
ai maggiori  oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo,
per  l'attribuzione dell'incarico d'ufficio al personale in posizione
giuridica  D3 ed al personale che, in posizione giuidica D1, possegga
specifica   professionalita',   adeguata   esperienza   funzionale  o
prolungata     applicazione    a    particolari    mansioni    idonee
all'assegnazione della responsabilita' dell'ufficio».
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
      Campobasso, 5 maggio 2005
                                IORIO